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STATUTO vigente, debitamente approvato dall'Ordinario Diocesano di Tortona nell'anno 2008

ART. 1 - Costituzione
In concomitanza con la Solennità di San Giovanni Battista (24 giugno) dell’A.D. 1532, un gruppo di fedeli della comunità serravallese, ispirandosi all’esperienza dei Disciplinanti si riunì in Confraternita sotto l'invocazione del Precursore di Cristo. Il 22.07.1576 il Visitatore Apostolico post-Tridentino Mons. Gerolamo Ragazzoni compiva la sua visita alla Pievania di Serravalle e visitava pure l’originario Oratorio di San Giovanni Battista (posto all’incirca all’altezza dell’attuale via San Martino) attestando che in esso era già canonicamente eretta l’omonima Confraternita. In seguito i Vescovi di Tortona (specie in occasione delle Visite Pastorali) rileveranno costantemente l’esistenza e la natura dell’associazione. Con Patente del 26 maggio 1609 essa si aggregò quindi all'Arciconfraternita-madre della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Roma. Per effetto di tale aggregazione mutò quindi il proprio titolo, anteponendo quello della Santissima Trinità a quello originario di San Giovanni Battista, che veniva comunque conservato in aggiunta. Con Decreto del Procuratore Generale dell’Ordine della Santissima Trinità, il 23 novembre 1698 essa venne poi pure aggregata direttamente al proprio omonimo Ordine religioso.

ART. 2 - Titolo, Sede e Natura
Il TITOLO di questa associazione è Confraternita della Santissima Trinità e San Giovanni Battista. La sua SEDE LEGALE é l’ Oratorio omonimo – detto “dei Rossi” – sito in 15069 Serravalle Scrivia (AL), in via Berthoud senza numero civico, censito al Catasto Urbano al foglio nr. 12, mappale C. La natura canonica di questa Confraternita è quella di Associazione Pubblica di Fedeli (Cann. 298, 301, e 312 e seguenti Cod.Dir.Can.) avente fine caratterizzante di incremento del culto pubblico. In quanto persona giuridica pubblica della Chiesa Cattolica (Can. 116 Cod.Dir.Can.) riceve dall'Autorità Ecclesiastica il mandato per i fini che si propone di conseguire in nome della Chiesa stessa (Can. 313 Cod.Dir.Can.). Essa è soggetta alla giurisdizione e vigilanza dell’Ordinario diocesano (cann. 305 e 315), nonché all’attenzione degli organi pastorali della Famiglia Trinitaria (art. 389 Direttorio Generale dell'Ordine Trinitario) di cui è parte, al fine della salvaguardia della specificità e del carisma propri delle associazioni che si riconoscono nel Nome della Trinità (art. 190 Costituzioni dell'Ordine). La natura civile di questa Confraternita è quella di Ente Ecclesiastico (Codice Fiscale 83006340067) Civilmente Riconosciuto (come richiamato dagli art. 4, 5 e 6 della Legge 222/’85), ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 13.12.1934 nr.° 2440 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.° 124 del 27.05.1935 - , iscritto in data 21.12.1989 al nr. 541 del Registro Persone Giuridiche di Alessandria.

ART. 3 - Patrimonio
Il patrimonio della Confraternita é costituito dal suo Oratorio e relativi annessi e pertinenze (si richiamano in particolare i nr.i 89, 92, 93, 107 e 108 dell'Istruzione C.E.I. in materia amministrativa, circa la proprietà e la gestione di immobili sacri); dai beni mobili ed immobili e relative rendite, posseduti o da possedere; dalle quote degli iscritti e da ogni altra offerta, contributo, donazione o lascito che potranno pervenirle legittimamente e da qualunque soggetto pubblico o privato; nonché dai proventi dell'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità, legittimamente attuate al solo scopo di sostenere i fini associativi.

ART. 4 - Finalità e loro esercizio
Le finalità di questa Confraternita sono basate sui due pilastri principali della fede Cristiana, cioé l'amore a Dio ed al prossimo, secondo lo spirito ed il carisma dei Fondatori San Giovanni De Matha e San Filippo Neri. Il suo scopo immediato, concreto e diretto è quindi quello di esprimere, sia comunitariamente che attraverso i suoi singoli iscritti, una peculiare consacrazione alla Santissima Trinità (nr.i 4 e 13 Progetto di Vita del Laicato Trinitario), per mezzo:
- della celebrazione e della lode (innanzitutto ed in particolare attraverso la liturgia) al Mistero principale della Fede, con l’incremento del culto pubblico, mediante i relativi servizi di culto da celebrarsi nel proprio Oratorio e negli altri luoghi dove la Confraternita si esprime, nonché suscitando ed organizzando incontri e favorendo la partecipazione di tutto il popolo di Dio alle feste della Confraternita (nr. 12 Progetto di Vita del Laicato Trinitario), in modo speciale a quelle della Trinità e del compatrono San Francesco di Paola, come pure delle altre, come da Calendario Liturgico proprio;
- dell’azione a favore della liberazione dalle emarginazioni e dalle schiavitù compiendo opere di misericordia spirituale e corporale verso le persone anziane, sole, malate, migranti e verso tutti coloro che intendono avvalersi dei servizi della Confraternita, in una visione cristiana della vita e della morte.
La Confraternita cerca di impegnarsi con particolare attenzione nell’annuncio del Regno di Dio attraverso l’azione apostolico-pastorale che è tenuta a compiere sull’esempio del Battista (Mc 1.2-8; Lc 1.76,77).
Essa, memore di aver assistito, nel suo passato, pellegrini, viandanti e carcerati, e di aver collaborato nell’opera del riscatto di chi era stato fatto schiavo dai Saraceni, é consapevole di quanto può operare nelle varie realtà del mondo contemporaneo (n.ri 21 e 22 Progetto di Vita del Laicato Trinitario); e quindi è anche oggi chiamata:
- a promuovere l'esercizio delle opere di misericordia avendo cura particolare dei settori "scoperti" od in cui rimane ampio spazio rispetto all'assistenza già o non ancora fornita da altre strutture;
- ad affiancare questa offerta di servizi in modo altrettanto concreto e diretto, creando e/o animando “sul campo” proprie opere caritative, culturali, spirituali, catechetiche, ecc. (sia temporanee che stabili) secondo quanto richiesto dal tempo e dal luogo, favorendo e/o introducendo una presenza evangelica significativa nella vita sociale per contribuire alla crescita di un mondo più giusto.
In relazione a tutto ciò, la Confraternita può attivare, sia al suo interno che sul territorio, proprie specifiche “sezioni”. Sono ovviamente fermi gli scopi generali comuni a tutte le confraternite, il sostegno tra e verso tutti gli iscritti per aiutarli a crescere nella vita di fede e ad esprimersi nella missione in cui sono impegnati, la promozione della vita di fraternità attraverso comportamento e dialogo sinceri ed aperti tra gli iscritti stessi, e partecipazione agli eventi famigliari -lieti o tristi- che li toccano (n. 11 Progetto di Vita del Laicato Trinitario). La Confraternita attua tutte queste azioni secondo le peculiarità del suo carisma, la tipicità della forma aggregativa che essa esprime, ed in responsabile attuazione del mandato pubblico ed ufficiale ricevuto dalla Chiesa. Essa non ha e non può avere scopo di lucro, e non può partecipare o anche solo aderire a qualsiasi iniziativa che sia fuori della sua natura. Ogni carenza, mutamento o distorcimento nei fini, nella destinazione dei beni, e nel modo di essere ed operare proprio della Confraternita, fa perdere i requisiti di esistenza della Confraternita stessa (art. 19 della già citata Legge Nr.° 222/1985). La Confraternita può intraprendere spontaneamente tutte le attività atte al raggiungimento dei suoi scopi (Can. 315 Cod.Dir.Can.) nel contesto in cui è chiamata ad operare, fermo restando che – facendo parte delle strutture diocesane e trinitarie – essa è tenuta innanzitutto e soprattutto a prestare aiuto alle attività di apostolato esistenti in Diocesi, operando sotto la direzione dell'Ordinario del luogo, insieme con le associazioni finalizzate all'esercizio dell'apostolato (Can. 311 Cod.Dir.Can. e n.ri 24 e 25 Progetto di Vita del Laicato Trinitario). Il presente statuto è attuato con l’apposito Regolamento di cui al Can. 309 Cod.Dir.Can. e con le norme peculiari che - sempre a norma del citato canone - la Confraternita è tenuta a darsi per il metodico perseguimento dei propri obiettivi.

ART. 5 - Requisiti di Iscrizione
L'adesione alla Confraternita é un impegno serio di vita cristiana, da svolgere in modo pubblico e comunitario. Pertanto possono esservi validamente accolti solo quei candidati (ossia - senza altre distinzioni - tutti i cattolici di ambo i sessi, che abbiano compiuto almeno 14 anni di età) che oltre alle qualità religiose, morali e civiche richieste, dimostrino di essere consapevoli della natura e delle finalità dell'associazione, nonché di essere informati circa tutti gli impegni che si assumono iscrivendosi. I requisiti di iscrizione e di formazione sono richiesti a chiunque si voglia iscrivere, indipendentemente dalla categoria di iscrizione. La domanda di ammissione alla Confraternita deve essere presentata per iscritto al Consiglio, personalmente e coscientemente da parte dell'interessato. Non sono in alcun modo possibili iscrizioni fatte o favorite da terze persone, senza la preventiva responsabilizzazione del potenziale interessato. É assolutamente proibito promuovere l'iscrizione di persone al solo scopo di incrementare il numero degli iscritti della Confraternita, o accondiscendere ad ammettere persone prive delle qualità morali e della coerenza cristiana richieste. Non può comunque rimanere iscritto alla Confraternita, almeno finché tali situazioni perdurano, chi venga a trovarsi in situazioni incompatibili rispetto a quanto richiesto per farne parte (conflitto di interessi con l’associazione, perdita dei requisiti di iscrizione, ecc.) e soprattutto chi venga a trovarsi in contrasto con le disposizioni e norme sui laici e loro aggregazioni. Prima di accettare la domanda di ammissione, e se poi in seguito dovessero verificarsi le situazioni sopra citate, il Consiglio é pertanto tenuto ad informarsi sulle qualità del candidato ed a farle presenti all'Assemblea. Chi ha chiesto di iscriversi é tenuto a compiere un periodo di idonea preparazione, di almeno un anno ininterrotto (n.ri 52 e 53 Progetto di Vita del Laicato Trinitario). L'ammissione alla Confraternita avviene con l'apposito Rito (nr. 51 -in fine- del Progetto di Vita del Laicato Trinitario) di Vestizione dell'abito confraternale per i Confratelli e Consorelle Effettivi, e con la benedizione e consegna del distintivo per i semplici associati. Detta ammissione alla Confraternita avviene solennemente per tutti il giorno della Santissima Trinità, con l’emissione della Promessa Confraternale, che si rinnova poi annualmente, sempre in forma pubblica e comunitaria (nr. 57, § 2, Progetto di Vita del Laicato Trinitario).

ART. 6 - Categorie di Iscrizione
In base al tipo di adesione ed al tipo di attività all’interno dell'associazione, gli iscritti alla Confraternita sono divisi nelle seguenti categorie:
1) ASPIRANTI: sono tutti coloro che intendono far parte della categoria degli Effettivi, sia che abbiano meno di 18 anni ma frequentino già la Confraternita (anche per volontà e/o con l'incoraggiamento di famigliari o amici) e sia, comunque, che debbano compiere il periodo di formazione.
2) CONFRATELLI E CONSORELLE EFFETTIVI/E: costituiscono il corpo organico, effettivo e funzionale dell'associazione. Sono coloro che, compiuto positivamente il periodo di "noviziato", accettano ed assumono in pieno tutti gli impegni di Confraternita e di servizio in essa, in cui sono ammessi ufficialmente ed a pieno titolo con l’apposito Rito di Vestizione dell’abito confraternale. Hanno voce deliberativa e voto attivo e passivo nelle Assemblee, e solo essi possono assumere la cariche associative,
3) ASSOCIATI/E: sono così denominati coloro che fanno presente che non possono (o che non possono più) assumerne gli impegni né partecipare regolarmente o pienamente alla vita del sodalizio ma si fanno dovere di sostenerne le attività e l'azione col loro contributo morale e materiale. Date le loro limitate presenza ed attività associative, essi hanno solo voce consultiva e non possono votare ed essere eletti alle cariche di Consiglio, né portare l'abito confraternale.
La qualità di iscritto non è in alcun modo trasmissibile ad eredi del titolare od a suoi aventi causa, per nessun motivo, sia “inter vivos” che “mortis causa” (art. 24, § 1, Cod. Civ.), così come non sono trasmissibili le cariche o gli incarichi ricoperti, od i riconoscimenti onorifici ricevuti. Se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato, ogni iscritto può sempre recedere dalla Confraternita, purché lo comunichi per iscritto con un debito preavviso (art. 24, § 2, Cod. Civ.), motivando, per quanto possibile, la sua decisione. Tuttavia gli Officiali non possono arbitrariamente dimettersi con effetto immediato, ché se dalla loro dimissione deriva danno all’associazione, sono tenuti al risarcimento. (Can. 1289 Cod.Dir.Can.).

ART. 7 - Diritti e doveri di tutti gli iscritti
Tutti gli iscritti validamente accolti e non legittimamente dimessi dalla Confraternita hanno pieno diritto di partecipare pienamente alla vita ed alle attività associative; di controllarne gli atti; di partecipare dei benefici spirituali ed Indulgenze dell'associazione (purché si trovino nelle condizioni richieste e compiano quanto prescritto per goderne) secondo quanto previsto dall’Enchiridion Indulgentiarum; di fruire di tutte le prerogative che ad essi spettano in quanto iscritti dell'associazione. Tutti gli iscritti validamente accolti e non legittimamente dimessi hanno diritto, dopo la loro morte, ad almeno 1 Santa Messa in loro suffragio, fatta celebrare dalla Confraternita, che ne animerà il rito al quale inviterà i  famigliari. Tutti gli iscritti godono inoltre di tutti i suffragi collettivi annualmente previsti (nr. 14 Progetto di Vita del Laicato Trinitario), ed hanno diritto alla presenza - in forma ufficiale - della Confraternita alle loro esequie. Tutti gli iscritti validamente accolti e non legittimamente dimessi hanno peraltro il preciso dovere di tenere e migliorare una buona e coerente condotta; partecipare attivamente alla vita ed alle iniziative della Confraternita e, tramite essa, a quella della Chiesa; non chiudersi in una vita spirituale ed apostolica personale, tenendo sempre presente che un Confratello da solo non rappresenta nulla e che la diversità di carismi di ognuno non deve ledere l'unità della Confraternita, che é una comunità e non un insieme di singoli; osservare lo Statuto della Confraternita e le disposizioni emanate dai suoi organi; tenersi in regola con la quota annuale di iscrizione. Il venir meno dei requisiti necessari alla qualifica di iscritto e/o l’inosservanza delle regole associative provoca:
⿏ un primo richiamo a titolo di correzione fraterna, fatto in forma individuale da un Officiale al confratello da richiamare;
⿏ l'ammonizione (se il fatto perdura) e contestuale sospensione (per periodi o circostanze determinati) di alcuni diritti (di voto, di parola, di partecipazione ad atti) fatta dal Consiglio mediante notifica ufficiale scritta all’interessato;
⿏ la dimissione dalla Confraternita (la perdita della qualifica di iscritto implica contestuale perdita di ogni diritto nei confronti dell’associazione).
Chi riceve un’osservazione può e deve non tanto giustificare, quanto piuttosto chiarire il suo comportamento. Se un iscritto continuasse ad avere comportamenti non consoni ai propri impegni confraternali, il Consiglio, dopo i dovuti richiami, lo inviterà caritatevolmente a lasciare il sodalizio (nr. 60 Progetto di Vita del Laicato Trinitario). Coloro che per un biennio non dimostrano interesse o partecipazione alla vita ed alle opere confraternali, sono comunque considerati tacitamente dimissionari.
Tutti i provvedimenti disciplinari sono comminati dal Consiglio (i singoli Officiali non hanno nessuna autorità per agire autonomamente) e devono essere motivati. Non sono validi i provvedimenti presi senza il rispetto di questa procedura. La dimissione dalla Confraternita è presa mediante apposita delibera dell’Assemblea Generale, salvo il  ricorso dell’interessato all'Autorità Ecclesiastica competente (Can. 316, § 2, Cod.Dir.Can.).

ART. 8 - Abito
L'abito confraternale é una "cappa" di colore rosso (per i Confratelli: càmice cinto ai fianchi da cordone bianco; per le Consorelle: mantello con collare bianco) che spetta ai soli iscritti effettivi del sodalizio. Essa è una veste per il servizio liturgico che deve essere indossata in tutte le circostanze previste (il suo uso non è arbitrario, né limitato alle sole processioni) ed é personale in vita ed in morte. Gli Officiali ed i portatori delle insegne completano la cappa con l’apposito “tabarrino” (mantellina nera o rossa con relativi fregi, a seconda delle cariche o mansioni). Tutti gli abiti confraternali sono completati dal relativo distintivo riportante il simbolo trinitario. Il solo distintivo può essere portato da tutti gli iscritti alla Confraternita, eventualmente anche ridotto in forma di piccola spilletta da mettere sull’abito civile, quando non è previsto l’uso della “cappa”: tuttavia quest’ultima (quando e per chi ne è previsto l’impiego) non può comunque essere sostituita da nessun emblema alternativo.

ART. 9 - Organi associativi
Gli organi gestionali della Confraternita sono:
A) l’ASSEMBLEA GENERALE, che è il suo supremo organo deliberativo, cui compete:
- discutere e decidere circa tutte le iniziative e programmi della vita associativa, ed i modi e tempi della loro realizzazione
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi
- eleggere il Consiglio
- valutare l'ammissione di nuovi iscritti; richiamare o dimettere quelli che avessero commesso negligenze o mancanze nei confronti dell’associazione o dei compiti assegnati; disporre i provvedimenti disciplinari
- conferire incarichi e mansioni (ed esonerarne i titolari se e quando impossibilitati) per compiti particolari e definiti; avuto riguardo all'adempimento dei compiti della e nella Confraternita medesima
- definire l’ammontare e la modalità di versamento della quota associativa.
B) il CONSIGLIO degli OFFICIALI, che ne é l'organo esecutivo, che ha il preciso dovere di:
- adoperarsi per l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, e seguirne con continuità la realizzazione
- curare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e del suo patrimonio provvedendo alle relative spese ordinarie da sostenere, fermo restando che quelle straordinarie devono essere preventivamente deliberate dall’Assemblea Generale e che comunque tutte le spese devono essere preventivate e documentate
- tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative della Confraternita e promuovere tutto ciò che giova alla sua vita ed allo spirito confraternale
- tenere i rapporti con gli organi diocesani e trinitari e con gli altri enti con cui il sodalizio viene in contatto
- adottare od eseguire i provvedimenti disciplinari di sua competenza e segnalare all’Assemblea Generale quelli - da affrontare - che sono di competenza dell’Assemblea Generale stessa
- compiere quelle funzioni e/o provvedimenti urgenti che si rendessero necessari nell'interesse della Confraternita, salva sempre la loro immediata ratifica da parte dell’Assemblea Generale durante la prima convocazione utile, senza rimandi.

ART. 10 - Convocazioni e maggioranze assembleari
L'Assemblea Generale è formata da tutti gli iscritti all’associazione:
- i Confratelli e Consorelle Effettivi hanno diritto di voto attivo e passivo, e voce deliberativa;
- gli Aspiranti, i Novizi e gli Associati hanno diritto di deliberare solo circa le cose che li riguardano direttamente (tutti gli iscritti hanno comunque diritto di partecipare all'Assemblea Generale e di avanzare proposte ed osservazioni.)
L'Assemblea Generale deve essere convocata con un preavviso di 15 giorni in via ordinaria e di 8 giorni in via straordinaria, mediante comunicazione scritta - firmata dal Priore e dal Segretario - che deve essere inviata ad ogni iscritto e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (di norma l’Oratorio, e comunque mai un’abitazione privata) di riunione, e degli argomenti da trattare.
L'Assemblea Generale si riunisce in seduta Ordinaria due volte l'anno:
- entro il 25 marzo (Solennità dell’Annunciazione, compatrona del sodalizio) per la discussione e l'approvazione di tutti i programmi e bilanci consuntivi dell'anno precedente, nonché per deliberare sull'ammissione di nuovi iscritti;
- entro il 17 dicembre (memoria di San Giovanni de Matha, fondatore dell’Ordine Trinitario cui la Confraternita è direttamente aggregata) per la discussione e l'approvazione di tutti i programmi e bilanci preventivi dell'anno successivo, nonché per stabilire la data delle votazioni per il rinnovo del Consiglio.
L'Assemblea Generale si riunisce inoltre in seduta Straordinaria ogni volta che se ne presenta la necessità: in questo caso può essere anche convocata su richiesta di almeno 1/10 degli aventi diritto (art. 20 Cod.Civ.).
Ogni iscritto può rappresentare per delega un solo altro iscritto della stessa categoria. Gli Officiali non possono rappresentare nessuno, né farsi rappresentare per delega. Tra gli oggetti da trattare si intendono sempre irrinunciabilmente compresi l’approvazione del Verbale dell'Assemblea precedente, e l’esame delle “varie ed eventuali” sollevate nel corso dell’adunanza. Le Assemblee sono validamente convocate se sono presenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per maggioranza degli aventi diritto si intende la maggioranza degli iscritti secondo la rispettiva categoria di iscrizione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, facendo tante votazioni per appello nominale e palese quanti sono gli argomenti posti all'Ordine del Giorno che devono essere deliberati, e quante sono le categorie di iscrizione cui spetta votarli. Gli astenuti non si contano tra i votanti. E' nulla la delibera adottata con una maggioranza ottenuta sommando tutti i partecipanti, senza tener conto della rispettiva categoria di iscrizione. Tutte le deliberazioni riguardanti le persone devono sempre essere prese a scrutinio segreto. Per la validità delle Assemblee aventi ad oggetto: • gli interventi di straordinaria amministrazione sul patrimonio confraternale, • le modifiche statutarie, • le questioni (ammissioni, provvedimenti disciplinari, dimissioni) ed i ricorsi degli iscritti, si richiedono sia presenza che maggioranza di 2/3 degli aventi diritto.
Se sono previste autorizzazioni o approvazioni da parte dell’Autorità Ecclesiastica competente, nessuna delibera é comunque operante se non si ottengono tali atti. Nelle Assemblee aventi ad oggetto l'esame e l'approvazione dei Bilanci o la responsabilità degli Officiali o degli incaricati, per fatti e/o atti da loro compiuti, gli stessi non hanno voto (art. 21 del Codice Civile).

ART. 11 - Composizione e compiti del Consiglio degli Officiali
Il Consiglio degli Officiali é composto da sette laici che sono Officiali effettivi:
1) Priore  2) Vice-Priore  3) Maestro dei Novizi  4) Segretario 5) Tesoriere  6) Provveditore  7) Cerimoniere
Il PRIORE è il moderatore ed il legale rappresentante della Confraternita, di cui dirige e sorveglia le attività.
Il VICE-PRIORE coadiuva il Priore e lo sostituisce legalmente in caso di sua temporanea assenza od impedimento (gli subentra, in caso di decesso, fino alla fine del mandato in corso), svolge inoltre gli eventuali altri compiti specifici che il Consiglio riterrà di affidargli.
Il MAESTRO DEI NOVIZI ha il compito di: istruire in modo idoneo i nuovi iscritti e di giudicarne la preparazione; seguire comunque tutti gli iscritti per garantire la continuità della loro formazione e la loro effettiva integrazione nel sodalizio al quale possano dare continuità divenendone in futuro dei validi responsabili; accompagnare con particolare attenzione i giovani, organizzando iniziative appropriate per la loro formazione e per valorizzare il loro apporto alla vita associativa (nr. 37 Progetto di Vita del Laicato Trinitario). Egli - in collaborazione col Priore ed il Segretario - tiene il Registro degli Iscritti, consegna ad ognuno di essi la tessera di iscrizione, ed aggiorna annualmente sia il Registro che le tessere, in modo da rilevare costantemente la situazione delle adesioni.
Il SEGRETARIO è il responsabile della gestione e conservazione dei documenti della Confraternita e del suo archivio, che registra in un apposito Protocollo. Cura scrupolosamente la custodia dei documenti della Confraternita e li protegge dal degrado con gli accorgimenti che offre la tecnica. Cura la corrispondenza assieme al Priore e collabora con lui e con il Tesoriere nella tenuta dell'Inventario, nella predisposizione dei bilanci e nella tenuta della contabilità. Redige tutti i verbali e le delibere dell'associazione. Conserva tutti i registri della Confraternita e non consente, nel modo più assoluto, che nessuno, anche se membro della Confraternita, asporti o tenga presso abitazioni private registri o documenti confraternali. Cura la corrispondenza e prepara e distribuisce gli avvisi agli iscritti. Ha facoltà -sotto la propria personale e diretta responsabilità e vigilanza- di far consultare documenti storici e comunque non riservati a chi presenti sufficienti referenze.
Il TESORIERE cura, in collaborazione col Priore ed il Segretario, la contabilità e gli aspetti amministrativi delle attività confraternali, e ne predispone la relativa documentazione. Adempie alle normali funzioni di cassa pagando i conti su ordine del Priore e/o del Coniglio. Tiene costantemente aggiornato il Libro-Cassa. Compie le questue, collette, ecc., ed al loro compimento esegue immediato versamento di dette raccolte nella “cassa confraternale”. Deposita i fondi dell'associazione in apposito Conto Corrente Bancario o Postale nominativo, intestato alla Confraternita, con firma congiunta del Priore e del Tesoriere stesso. Deposita i preziosi della Confraternita in cassetta di sicurezza presso un istituto bancario o almeno in una cassaforte collocata in luogo inaccessibile, riprovata ogni consuetudine contraria e vietato il depositare preziosi o fondi presso privati, anche se Officiali.
Il PROVEDITORE coordina e segue direttamente le diverse azioni della Confraternita; predispone, gestisce e coordina i servizi funebri; organizza periodiche visite ai Confratelli anziani, malati, disagiati, ed attiva gli aiuti da prestare loro; cura le relazioni e l’informazione (nr. 28 Progetto di Vita del Laicato Trinitario) tra la Confraternita e tutte le altre realtà ecclesiali e civili circa quel che l’associazione sta facendo, anche al fine della sensibilizzazione sulla presenza ed azione confraternale e relativi risvolti culturali, artistici, sociali, assistenziali, pastorali, ecc. della sua missione; coordina le pratiche riguardanti la gestione, manutenzione e restauro dei beni mobili ed immobili confraternali; coordina e segue – unitamente agli altri Officiali – gli interventi socio-caritativi e l'apposito fondo confraternale vincolato ad accogliere ogni offerta od oblazione legittimamente raccolta o pervenuta - nonché gli accantonamenti annualmente operati sul Bilancio e sulle quote di iscrizione - a favore degli indigenti verso cui il sodalizio interviene (nr. 27 del Progetto di Vita del Laicato Trinitario).
Il CERIMONIERE gestisce il mantenimento, l’accessibilità ed il decoro dell’Oratorio, provvedendo in particolare a tutto quanto serve al culto, alla pulizia ed alla sicurezza del luogo sacro e delle persone che lo frequentano. Tiene il Registro delle Messe che fa firmare al celebrante, e su detto Registro annota altresì tutte le voci e uscite relative all'adempimento degli oneri di culto, alle questue ed offerte raccolte, ecc.-. Tiene una copia (un’altra è rimessa al Priore) delle chiavi dell’Oratorio e degli altri locali annessi, ed è l’immediato responsabile di essi e di quanto ivi conservato.
Tutti coloro che sono chiamati a servire la Confraternita sono tenuti a prepararsi in maniera adeguata a questa responsabilità (nr. 35 del Progetto di Vita del Laicato Trinitario).

ART. 12 - Elezioni e reintegri
La votazione per eleggere gli Officiali deve avvenire entro la scadenza del mandato (normalmente previsto in concomitanza con la Solennità della Santissima Trinità) mediante votazione segreta su schede appositamente predisposte, munite del sigillo della Confraternita. Nessuno, per nessun motivo, può votare in vece o su delega di altri, a pena di annullamento anche del suo voto. Possono partecipare alle Elezioni solo i Confratelli e Consorelle Effettivi/e. La votazione avviene:
- indicando, sulla scheda di votazione debitamente predisposta, il nominativo dell’eleggibile a fianco della carica a cui lo si vuol eleggere o viceversa, oppure
- votando su tante schede quante sono le cariche da eleggere, scrivendo il nominativo che si vuole votare, sulla scheda di votazione appositamente predisposta per la carica considerata.
Risulta eletto alla rispettiva carica chi - in regola con i requisiti dell’iscrizione ed iscritto da almeno un triennio come Confratello Effettivo- ha ottenuto il maggior numero di voti.
Chi ha ottenuto voti ma non è stato eletto, è incluso di diritto nella graduatoria dei non eletti. Chi rinuncia a ricoprire la carica per la quale é stato votato, è invece incluso di diritto nella graduatoria dei non eletti secondo la rispettiva carica, ma dopo gli altri non eletti.
In caso di parità di voti per la stessa carica, vi risulta eletto chi ha maggior anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di parità di anzianità di iscrizione, si deve procedere ad una ulteriore votazione tra i due candidati più votati. Se rimane la parità, risulta eletto il più anziano di età (Can. 119, § 1, Cod.Dir.Can.).
Una volta eseguito il conteggio dei voti (e quindi individuato chi farà parte del Consiglio) si può rinviare alla prima riunione di insediamento del nuovo Consiglio l’attribuzione delle cariche associative tra gli Officiali neoeletti, in modo che nel tempo che intercorre dalle elezioni alla prima riunione di Consiglio, essi possano valutare (chiedendo anche il parere di tutti gli iscritti) che mansioni assumere, per favorire la miglior assegnazione delle mansioni in base alle competenze (indipendentemente dalle preferenze ottenute).
Non possono assolutamente stare contemporaneamente in Consiglio parenti ed affini fino al 6° grado in linea sia retta che collaterale (art. 77 Cod. Civ.) o chi abbia in corso rapporti di interesse con la Confraternita. Ogni Officiale può essere rieletto alla stessa carica per un solo altro mandato consecutivo a quello compiuto, dopodichè deve osservare un mandato in cui non può essere votato alla stessa carica (pur potendo sempre essere eletto in Consiglio con altra carica, in modo da fare in modo che tutti gli Officiali possano ricoprire, a rotazione, tutte le cariche di Consiglio), fermi restando per tutte le cariche i limiti sopra previsti ossia la non eleggibilità alla stessa carica per più di due mandati consecutivi. Sono assolutamente proibite designazioni o conferme di cariche per acclamazione. Non sono ammesse, a nessun titolo, cariche a vita od onorarie, che prevedano diritto di voto e di parola deliberativa: se esistenti o da porre in essere con queste prerogative, si intendono come mai conferite. Il mandato del Consiglio dura 3 anni ed inizia il giorno della Santissima Trinità mediante l’atto di insediamento che gli Officiali devono emettere a pena di validità delle loro funzioni  (Can. 1283, § 1, Cod.Dir.Can.). Se una carica del Consiglio (eccetto quella di Priore) diviene vacante durante il mandato, questa va subito reintegrata come segue: se ci furono dei non-eletti essa va assegnata con apposita ratifica consiliare seguendo l'elenco dei non eletti; se non ci furono dei non-eletti essa va assegnata facendola votare all'Assemblea Generale da convocare in via straordinaria appena possibile, senza procrastinazioni. Il periodo di carica del/i Consigliere/i eletto/i durante il corso del mandato dura limitatamente al periodo che intercorre fino alla regolare scadenza del mandato. Se a causa di situazioni interne, diverse od imprevedibili, non é possibile reintegrare in questo modo il Consiglio, o se le cariche vacanti hanno ridotto il Consiglio a meno della metà dei suoi Officiali, devono essere convocate nuove elezioni per rinnovare tutto il Consiglio (che compirà un intero mandato triennale). La mancata osservanza anche di una sola delle disposizioni di cui sopra, provoca l'automatica decadenza di tutto il Consiglio, salve le responsabilità di ogni Officiale per gli atti posti autonomamente in essere o le omissioni d'atti d’ufficio. Ai sensi del Can. 120, § 2, Cod.Dir.Can., l’impossibilità di rinnovare gli organi di governo della Confraternita pone il/gli iscritti superstiti (Officiali o meno) quali titolari dei residui diritti dell’associazione, a cominciare innanzitutto da quello (morale ma fondante) di riattivare il sodalizio o (in caso negativo, e solo dopo aver fatto ogni tentativo utile) di seguirne le fasi di estinzione nel modo più decoroso.

ART. 13 - Riunioni del Consiglio degli Officiali e suoi termini d’azione
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente ogni volta che sia necessario. Esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Anche in Consiglio, gli Officiali non possono rappresentare nessun’altro Officiale, né farsi rappresentare per delega da altri Officiali. Se la decisione di una delibera ottiene parità di voti o vi sia disaccordo sulla sua attuazione, deve nuovamente tornare all'esame dell'Assemblea. Nessun Officiale può prendere validamente iniziative autonome che oltrepassino i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, delle quali iniziative, se attuate lo stesso, resta l'unico responsabile, senza che questo comporti assunzione di alcun onere per la Confraternita, se non quando e nella misura in cui ne abbia avuto beneficio e salvo il ricorso per danni (Can. 1281 Cod.Dir.Can.). Per giusta causa derivante da negligente esercizio delle funzioni di Consiglio, ogni Officiale può essere rimosso dalle sue funzioni, dopo aver sentito sia l’interessato che gli altri Officiali dell'associazione (Can. 318, § 2, Cod.Dir.Can.). Norma del servizio è la collegialità. Ogni Officiale e/o incaricato opera in correlazione con gli altri e non può quindi assumere iniziative autonome rispetto al gruppo, composto da persone che hanno mansioni diverse ma cariche uguali. L’Assemblea Generale ha facoltà di revocare in ogni momento - previa debita istruttoria - cariche ed incarichi che fosse necessario od opportuno ri-assegnare in ragione di questa imprescindibile impostazione della gestione. A pena di immediata ed automatica decadenza (che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse) con effetto retroattivo dal conferimento dell'incarico, non sono ammessi incarichi anche solo di fatto generici o non meglio determinati, di durata indefinita, che travalichino le competenze assegnate o si sovrappongano alle funzioni degli Officiali o di fatto le sostituiscano. Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, si accettano per spirito di servizio e non danno nessun titolo per rivendicare alcun tipo di trattamento retributivo. Per particolari opere prestate o per specifici costi sostenuti, gli organi della Confraternita (con le debite procedure) possono deliberare rimborsi spese che ovviamente si intendono sempre come occasionali. Si intende invece fermamente richiamato il disposto del Can. 1286 Cod.Dir.Can. circa il conferimento di lavori. È preciso dovere del Consiglio (a pena di diretta responsabilità - anche civile e penale - di ogni singolo Officiale) di tenere costantemente aggiornato l’Inventario, non appena la consistenza dei beni varia. L’Inventario deve essere sottoscritto da tutti gli Officiali ogni volta che ne varia la consistenza e ad ogni mandato, al momento del passaggio delle consegne dal Consiglio uscente a quello entrante (Can. 1283, § 2, Cod.Dir.Can.).

ART. 14 - Assistente Spirituale
Cappellano della Confraternita è il Parroco pro-tempore di Serravalle, oppure un altro sacerdote o religioso nominato dall'Ordinario Diocesano su designazione della Confraternita (Can. 317, § 1, Cod.Dir.Can.). Fermo restando il suo servizio religioso e le sue responsabilità circa il culto e la pastorale, i suoi compiti sono pure ed allo stesso modo quelli di:
- accompagnare la vita spirituale e religiosa della Confraternita (che deve interpellarlo per ogni inerente questione) curandone il cammino formativo-carismatico (nr. 36 del Progetto di Vita del Laicato Trinitario)
- seguire la formazione degli iscritti, affiancando il Maestro dei Novizi.
In materia di amministrazione del sodalizio egli ha voce e voto solo consultivi, essendo la sua figura al disopra delle parti (cfr. “Norme speciali per le Confraternite” in Addenda al Progetto di Vita del Laicato Trinitario), tuttavia egli ha piena facoltà di intervenire in modo attivo e propositivo alle riunioni del Consiglio (a cui si auspica che assista ed a cui, pertanto, deve comunque sempre essere convocato), portandovi il suo saggio contributo.

ART. 15 - Estinzione
In caso di estinzione della Confraternita, è ferma intenzione del sodalizio che il suo patrimonio, sentite le autorità ecclesiastiche competenti ed i superstiti iscritti (Can. 320, § 3, Cod.Dir.Can.), sia assegnato ad altri enti ecclesiastici affini all’estinta Confraternita, salva la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti (Cann. 122 e 123 Cod.Dir.Can.).

Norme transitorie e finali
Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme canoniche e civili, sia generali che particolari, in materia.